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Cassazione: può essere reato consigliare le "ripetizioni"
La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della
Repubblica di Napoli che si era opposto all'assoluzione di
un'insegnante liceale; era indagata per aver consigliato alla
famiglia di un suo allievo il nome di un'insegnante da cui
il ragazzo avrebbe potuto ricevere lezioni private, per evitare
la bocciatura. A causa però dell'eccessivo costo delle
"ripetizioni" i genitori le sospesero, ottenendo
dall'insegnante un nuovo nominativo, che rifiutarono, per
lezioni meno costose ed il ragazzo fu bocciato. Essendo emersa
un'altra vicenda analoga, l'insegnante di ruolo fu indagata
per tentata e consumata concussione con sospensione dall'insegnamento,
ma fu assolta dal Tribunale di Napoli per mancanza di gravi
indizi. Contro l'assoluzione si è opposto, in Cassazione,
il pm di Napoli sostenendo che i giudici non avevano tenuto
conto del fatto che l'insegnante aveva approfittato della
soggezione psicologica dei genitori di un alunno per indurli
a compiere un atto patrimonialmente svantaggioso. La Cassazione
ha ora accolto il ricorso del pm, sottolineando come ''la
professoressa non soltanto trascurò i principi ordinamentali
scolastici che impongono di affrontare i problemi di ogni
ragazzo all'interno dello stesso circuito scolastico pubblico,
ma soprattutto "limitò l'altrui libertà
di decisione indirizzando i genitori verso un'insegnante e
peccando di imparzialità nei confronti della vasta
categoria di insegnanti disponibili per lezioni private''.
Scuola: sono elettivi gli incarichi per le funzioni "obiettivo"
Un decreto del Presidente della Repubblica (Dpr 2001 su parere
Consiglio di Stato 1356/2000) ha accolto un ricorso straordinario
presentato da un docente di una scuola superiore, evidenziando
il principio secondo il quale gli incarichi di responsabilità,
assegnati ai docenti per realizzare l'autonomia scolastica,
sono di natura elettiva. Il verbale della riunione del collegio
dei docenti, durante la quale sono stati attribuiti gli incarichi,
deve pertanto riportare i risultati della consultazione elettorale;
in caso contrario la relativa delibera è nulla. Nel
caso in esame "la verbalizzazione della delibera, con
la quale il collegio docenti dell'Istituto ha designato i
docenti destinatari delle funzioni obiettivo, è avvenuta
senza indicazione del numero dei voti riportato dai singoli
candidati. Tale omissione si riverbera sulla delibera stessa,
la quale, di conseguenza, deve ritenersi illegittimamente
adottata".
Tratto da www.diritto.net
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