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Cassazione: può essere reato consigliare le "ripetizioni"
La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli che si era opposto all'assoluzione di un'insegnante liceale; era indagata per aver consigliato alla famiglia di un suo allievo il nome di un'insegnante da cui il ragazzo avrebbe potuto ricevere lezioni private, per evitare la bocciatura. A causa però dell'eccessivo costo delle "ripetizioni" i genitori le sospesero, ottenendo dall'insegnante un nuovo nominativo, che rifiutarono, per lezioni meno costose ed il ragazzo fu bocciato. Essendo emersa un'altra vicenda analoga, l'insegnante di ruolo fu indagata per tentata e consumata concussione con sospensione dall'insegnamento, ma fu assolta dal Tribunale di Napoli per mancanza di gravi indizi. Contro l'assoluzione si è opposto, in Cassazione, il pm di Napoli sostenendo che i giudici non avevano tenuto conto del fatto che l'insegnante aveva approfittato della soggezione psicologica dei genitori di un alunno per indurli a compiere un atto patrimonialmente svantaggioso. La Cassazione ha ora accolto il ricorso del pm, sottolineando come ''la professoressa non soltanto trascurò i principi ordinamentali scolastici che impongono di affrontare i problemi di ogni ragazzo all'interno dello stesso circuito scolastico pubblico, ma soprattutto "limitò l'altrui libertà di decisione indirizzando i genitori verso un'insegnante e peccando di imparzialità nei confronti della vasta categoria di insegnanti disponibili per lezioni private''.


Scuola: sono elettivi gli incarichi per le funzioni "obiettivo"

Un decreto del Presidente della Repubblica (Dpr 2001 su parere Consiglio di Stato 1356/2000) ha accolto un ricorso straordinario presentato da un docente di una scuola superiore, evidenziando il principio secondo il quale gli incarichi di responsabilità, assegnati ai docenti per realizzare l'autonomia scolastica, sono di natura elettiva. Il verbale della riunione del collegio dei docenti, durante la quale sono stati attribuiti gli incarichi, deve pertanto riportare i risultati della consultazione elettorale; in caso contrario la relativa delibera è nulla. Nel caso in esame "la verbalizzazione della delibera, con la quale il collegio docenti dell'Istituto ha designato i docenti destinatari delle funzioni obiettivo, è avvenuta senza indicazione del numero dei voti riportato dai singoli candidati. Tale omissione si riverbera sulla delibera stessa, la quale, di conseguenza, deve ritenersi illegittimamente adottata".

Tratto da www.diritto.net

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