PRIMI PASSI


1. L'idea imprenditoriale
2. Il business plan
3. La forma societaria
4. Le procedure amministrative
5. Una guida per l'individuazione delle spese
6. Come ottenere i finanziamenti

3. La forma societaria
Nel momento in cui viene maturata la consapevolezza che l'idea imprenditoriale può trasformarsi in un'attività operativa, occorre affrontare il problema relativo alla forma giuridica da dare all'organismo attraverso cui si materializzeranno le attività gestionali.
Vediamo ora quali sono le principali caratteristiche delle forme giuridiche maggiormente utilizzate.

Ditta individuale (d.i.)
L'imprenditore è l'unico titolare dell'attività e risponde in proprio con tutto il patrimonio personale dei risultati di gestione.
L'attività può iniziare con la sola iscrizione all'Ufficio IVA ed alla Camera di Commercio; la costituzione e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti a tasse.
Questa forma societaria è adatta per attività di piccola dimensione, solitamente svolte a livello artigianale.

Impresa familiare (i.f.)
Sotto il profilo giuridico è considerata un'impresa individuale ed alle sue attività partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e/o gli affini entro il secondo grado, che prestano effettivamente la propria attività in modo continuativo e prevalente senza che sia configurabile alcun tipo di rapporto dipendente, acquisendo il diritto al mantenimento ed alla partecipazione agli utili, ma non alle perdite.
Il titolare ed i suoi familiari devono sottoscrivere presso un notaio un atto nel quale risultino l'attività esercitata ed il grado di parentela tra i familiari. All'imprenditore spettano le decisioni in materia di ordinaria amministrazione e quelle straordinarie fanno riferimento alla maggioranza dei familiari.

Società di persone
Come per l'imprenditore individuale, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata: ciò significa che, in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della società. La qualità di socio non è trasferibile senza il consenso degli altri soci e conferisce automaticamente la qualità di amministratore. L'amministrazione può essere esercitata singolarmente dai soci (disgiuntiva) o collegialmente (congiuntiva).
La società di persone è una forma giuridica adatta per chi intende avviare attività commerciali, agricole o di servizi, di dimensioni limitate e con un numero ridotto di soci e di capitali. Tra i vantaggi di questa formula si possono citare: procedure burocratiche, fiscali contabili e tributarie abbastanza agevolate; costi di costituzione e di gestione relativamente contenuti; facilitazioni nell'ottenimento di finanziamenti e contributi regionali - soprattutto per l'imprenditoria giovanile.
Sono società di persone la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.
- Società semplice
Nel sistema del codice civile, è "semplice" la società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 2247 del c.c. per la società in genere. I criteri per la qualificazione del rapporto come società semplice hanno, pertanto, contenuto negativo: la società è regolata dalle disposizioni sulla società semplice quando non ha per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e non deve, perciò, costituirsi secondo gli specifici tipi delle società commerciali. Ciascun socio è, come singolo, integralmente investito del potere di amministrazione: egli può intraprendere e concludere da solo ogni operazione che rientri nell'oggetto della società, senza essere tenuto a richiedere l'approvazione degli altri soci ai quali, però, è concesso di opporsi all'operazione stessa prima che sia compiuta.
- Società in nome collettivo (s.n.c.)
È una tipologia societaria in cui i soci rispondono in maniera solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali assunte, al punto che il fallimento della società è estensibile ai singoli soci. Non è previsto un capitale minimo e la costituzione della società deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale. L'atto costitutivo deve contenere, tra l'altro, le generalità dei soci, la ragione sociale in cui deve comparire il nome di almeno uno dei soci e l'indicazione s.n.c., la sede e l'oggetto sociale, i conferimenti dei soci e la durata della società, le modalità di ripartizione degli utili e delle perdite.
- Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Le sue caratteristiche sono simili a quelle di una s.n.c..
Esistono due tipi di soci: accomandanti ed accomandatari. L'amministrazione può essere svolta solo da questi ultimi che sono responsabili solidalmente ed illimitatamente. I soci accomandanti, che godono di responsabilità limitata alla quota conferita, possono lavorare come dipendenti ed hanno diritto al rendiconto annuale. Nell'atto costitutivo devono essere specificati quali soci sono accomandanti e quali accomandatari, mentre nella ragione sociale deve comparire il nome di uno dei soci accomandatari ed essere indicata la tipologia societaria.
- Società di capitali
La responsabilità è limitata al capitale sociale e, naturalmente, resta la responsabilità personale civile e penale del socio/amministratore per atti illeciti nella gestione; la qualità di socio è liberamente trasferibile e non è necessariamente legata alla qualità di amministrazione. Le società di capitali sono: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.
- Società per Azioni (S.p.A.)
È un tipo di società contraddistinto da due caratteri: l'uno risiede nella limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, mentre l'altro consiste nella circostanza che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da un titolo nominativo, detto "azione", in cui viene ripartito il capitale sociale che, nella sua misura minima, deve essere almeno pari a 200 milioni di lire.
L'atto costitutivo deve avere la forma di atto pubblico e deve caratterizzarsi per precisi contenuti previsti dal codice civile; nella denominazione deve essere riportata l'indicazione di S.p.A..
Gli organi della società sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale. Le azioni e, quindi, la qualità di socio, possono essere liberamente cedute a terzi; il potere di amministrare la società e di rappresentarla non è necessariamente affidato ad uno o più soci, bensì viene sovente conferito a terzi soggetti, nominati dai soci nel Consiglio di Amministrazione.
La società deve essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio locale.
- Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
È una società per azioni modificata dalla presenza di uno o più soci accomandatari, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. La qualità di socio accomandatario è strettamente collegata alla carica di amministratore: non si può essere amministratori senza essere soci accomandatari, né si può essere soci accomandatari senza essere amministratori.
Alla s.a.p.a. si applicano, in linea generale, le norme relative alla società per azioni.
- Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
A differenza della S.p.A., una società a responsabilità limitata può avere un capitale sociale minimo di 20 milioni di lire, non può emettere prestiti obbligazionari per finanziare la propria attività, non può essere quotata in borsa ed il suo capitale è suddiviso in quote e non in azioni.
La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico e deve contenere nel suo documento formale i dati e le informazioni previste dal codice civile; nella ragione sociale deve essere riportata l'indicazione s.r.l..
La società deve essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Gli organi della società sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale. Quest'ultimo organo e obbligatorio solo se il capitale della società è uguale o superiore a 200 milioni di lire. È prevista anche la possibilità di costituire una s.r.l. unipersonale, cioè con un unico socio.
Società cooperative
Sono costituite da gruppi di lavoratori autonomi o dipendenti e sono definite "di produzione e lavoro" per differenziarle da quelle dei consumatori.
Le cooperative hanno uno scopo "prevalentemente mutualistico" e non lucrativo; alla gestione capitalistica dell'impresa subentra l'autogestione dei lavoratori: il gruppo organizzato mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. I soci sono anche lavoratori e percepiscono un salario; i vantaggi economici della forma cooperativa (la differenza positiva fra ricavi da prestazione e costo del servizio, compreso il salario del socio/dipendente) sono distribuiti come "ristorni". Eventuali utili societari possono essere distribuiti solo in percentuale limitata o illimitata. Il numero minimo di soci è 9 (25 per accedere ai pubblici appalti) e la quota di ognuno non può superare 80 milioni; gli amministratori non possono essere esterni.


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