PRIMI PASSI
1. L'idea imprenditoriale
2. Il business plan
3. La forma societaria
4. Le procedure amministrative
5. Una guida per l'individuazione
delle spese
6. Come ottenere i finanziamenti
3. La forma societaria
Nel momento in cui viene maturata la consapevolezza che l'idea
imprenditoriale può trasformarsi in un'attività
operativa, occorre affrontare il problema relativo alla forma
giuridica da dare all'organismo attraverso cui si materializzeranno
le attività gestionali.
Vediamo ora quali sono le principali caratteristiche delle
forme giuridiche maggiormente utilizzate.
Ditta individuale (d.i.)
L'imprenditore è l'unico titolare dell'attività
e risponde in proprio con tutto il patrimonio personale dei
risultati di gestione.
L'attività può iniziare con la sola iscrizione
all'Ufficio IVA ed alla Camera di Commercio; la costituzione
e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti a tasse.
Questa forma societaria è adatta per attività
di piccola dimensione, solitamente svolte a livello artigianale.
Impresa familiare (i.f.)
Sotto il profilo giuridico è considerata un'impresa
individuale ed alle sue attività partecipano il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e/o gli affini entro il secondo
grado, che prestano effettivamente la propria attività
in modo continuativo e prevalente senza che sia configurabile
alcun tipo di rapporto dipendente, acquisendo il diritto al
mantenimento ed alla partecipazione agli utili, ma non alle
perdite.
Il titolare ed i suoi familiari devono sottoscrivere presso
un notaio un atto nel quale risultino l'attività esercitata
ed il grado di parentela tra i familiari. All'imprenditore
spettano le decisioni in materia di ordinaria amministrazione
e quelle straordinarie fanno riferimento alla maggioranza
dei familiari.
Società di persone
Come per l'imprenditore individuale, la responsabilità
dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata:
ciò significa che, in caso di fallimento, i creditori
potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun
membro della società. La qualità di socio non
è trasferibile senza il consenso degli altri soci e
conferisce automaticamente la qualità di amministratore.
L'amministrazione può essere esercitata singolarmente
dai soci (disgiuntiva) o collegialmente (congiuntiva).
La società di persone è una forma giuridica
adatta per chi intende avviare attività commerciali,
agricole o di servizi, di dimensioni limitate e con un numero
ridotto di soci e di capitali. Tra i vantaggi di questa formula
si possono citare: procedure burocratiche, fiscali contabili
e tributarie abbastanza agevolate; costi di costituzione e
di gestione relativamente contenuti; facilitazioni nell'ottenimento
di finanziamenti e contributi regionali - soprattutto per
l'imprenditoria giovanile.
Sono società di persone la società semplice,
la società in nome collettivo e la società in
accomandita semplice.
- Società semplice
Nel sistema del codice civile, è "semplice"
la società che non presenta elementi di identificazione
ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 2247 del c.c.
per la società in genere. I criteri per la qualificazione
del rapporto come società semplice hanno, pertanto,
contenuto negativo: la società è regolata dalle
disposizioni sulla società semplice quando non ha per
oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e non
deve, perciò, costituirsi secondo gli specifici tipi
delle società commerciali. Ciascun socio è,
come singolo, integralmente investito del potere di amministrazione:
egli può intraprendere e concludere da solo ogni operazione
che rientri nell'oggetto della società, senza essere
tenuto a richiedere l'approvazione degli altri soci ai quali,
però, è concesso di opporsi all'operazione stessa
prima che sia compiuta.
- Società in nome collettivo (s.n.c.)
È una tipologia societaria in cui i soci rispondono
in maniera solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali
assunte, al punto che il fallimento della società è
estensibile ai singoli soci. Non è previsto un capitale
minimo e la costituzione della società deve avvenire
per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
depositato presso la Cancelleria del Tribunale. L'atto costitutivo
deve contenere, tra l'altro, le generalità dei soci,
la ragione sociale in cui deve comparire il nome di almeno
uno dei soci e l'indicazione s.n.c., la sede e l'oggetto sociale,
i conferimenti dei soci e la durata della società,
le modalità di ripartizione degli utili e delle perdite.
- Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Le sue caratteristiche sono simili a quelle di una s.n.c..
Esistono due tipi di soci: accomandanti ed accomandatari.
L'amministrazione può essere svolta solo da questi
ultimi che sono responsabili solidalmente ed illimitatamente.
I soci accomandanti, che godono di responsabilità limitata
alla quota conferita, possono lavorare come dipendenti ed
hanno diritto al rendiconto annuale. Nell'atto costitutivo
devono essere specificati quali soci sono accomandanti e quali
accomandatari, mentre nella ragione sociale deve comparire
il nome di uno dei soci accomandatari ed essere indicata la
tipologia societaria.
- Società di capitali
La responsabilità è limitata al capitale sociale
e, naturalmente, resta la responsabilità personale
civile e penale del socio/amministratore per atti illeciti
nella gestione; la qualità di socio è liberamente
trasferibile e non è necessariamente legata alla qualità
di amministrazione. Le società di capitali sono: la
società per azioni, la società in accomandita
per azioni, la società a responsabilità limitata.
- Società per Azioni (S.p.A.)
È un tipo di società contraddistinto da due
caratteri: l'uno risiede nella limitazione della responsabilità
dei soci alla somma o al bene conferito, mentre l'altro consiste
nella circostanza che le quote di partecipazione dei soci
sono rappresentate da un titolo nominativo, detto "azione",
in cui viene ripartito il capitale sociale che, nella sua
misura minima, deve essere almeno pari a 200 milioni di lire.
L'atto costitutivo deve avere la forma di atto pubblico e
deve caratterizzarsi per precisi contenuti previsti dal codice
civile; nella denominazione deve essere riportata l'indicazione
di S.p.A..
Gli organi della società sono: l'Assemblea dei soci,
il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale.
Le azioni e, quindi, la qualità di socio, possono essere
liberamente cedute a terzi; il potere di amministrare la società
e di rappresentarla non è necessariamente affidato
ad uno o più soci, bensì viene sovente conferito
a terzi soggetti, nominati dai soci nel Consiglio di Amministrazione.
La società deve essere iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio locale.
- Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
È una società per azioni modificata dalla presenza
di uno o più soci accomandatari, illimitatamente e
solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. La
qualità di socio accomandatario è strettamente
collegata alla carica di amministratore: non si può
essere amministratori senza essere soci accomandatari, né
si può essere soci accomandatari senza essere amministratori.
Alla s.a.p.a. si applicano, in linea generale, le norme relative
alla società per azioni.
- Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
A differenza della S.p.A., una società a responsabilità
limitata può avere un capitale sociale minimo di 20
milioni di lire, non può emettere prestiti obbligazionari
per finanziare la propria attività, non può
essere quotata in borsa ed il suo capitale è suddiviso
in quote e non in azioni.
La costituzione della società deve avvenire per atto
pubblico e deve contenere nel suo documento formale i dati
e le informazioni previste dal codice civile; nella ragione
sociale deve essere riportata l'indicazione s.r.l..
La società deve essere iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio. Gli organi della società
sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio sindacale. Quest'ultimo organo e obbligatorio
solo se il capitale della società è uguale o
superiore a 200 milioni di lire. È prevista anche la
possibilità di costituire una s.r.l. unipersonale,
cioè con un unico socio.
Società cooperative
Sono costituite da gruppi di lavoratori autonomi o dipendenti
e sono definite "di produzione e lavoro" per differenziarle
da quelle dei consumatori.
Le cooperative hanno uno scopo "prevalentemente mutualistico"
e non lucrativo; alla gestione capitalistica dell'impresa
subentra l'autogestione dei lavoratori: il gruppo organizzato
mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente
ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose
di quelle che otterrebbero dal mercato. I soci sono anche
lavoratori e percepiscono un salario; i vantaggi economici
della forma cooperativa (la differenza positiva fra ricavi
da prestazione e costo del servizio, compreso il salario del
socio/dipendente) sono distribuiti come "ristorni".
Eventuali utili societari possono essere distribuiti solo
in percentuale limitata o illimitata. Il numero minimo di
soci è 9 (25 per accedere ai pubblici appalti) e la
quota di ognuno non può superare 80 milioni; gli amministratori
non possono essere esterni.
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