PRIMI PASSI
1. L'idea imprenditoriale
2. Il business plan
3. La forma societaria
4. Le procedure amministrative
5. Una guida per l'individuazione
delle spese
6. Come ottenere i finanziamenti
4. Le procedure amministrative
Tra i principali atti che il potenziale imprenditore deve
porre in essere per avviare la sua attività economica,
vi sono:
a. l'iscrizione alla partita IVA;
b. l'assegnazione del codice fiscale;
c. l'iscrizione al Registro delle Imprese;
d. tenuta delle scritture contabili.
Si ricorda, comunque, che in non pochi casi esistono delle
procedure specialistiche da adottare quando, ad esempio, si
decide di operare in un particolare settore o di esercitare
una specifica attività.
Partita IVA
Si tratta di comunicare all'Ufficio competente (è quello
provinciale nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale del soggetto dichiarante) l'evento di avviamento di
un'attività d'impresa o di esercizio di un mestiere,
arte o professione rientrante nel campo di applicazione dell'imposta.
Codice fiscale
È stato istituito per la realizzazione dell'anagrafe
tributaria a cui devono essere iscritte le persone fisiche,
nonché le persone giuridiche, società, associazioni
ed altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità
giuridica.
All'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese, il competente
Ufficio della Camera di Commercio attribuisce direttamente
il numero di codice fiscale collegandosi con il Ministero
delle Finanze che è competente per l'attribuzione.
Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese, di cui all'art.2188 del codice
civile, ha lo scopo di rendere pubblica l'esistenza di un'impresa,
l'attività da questa esercitata e gli eventi giuridicamente
rilevanti che intervengono nella sua vita.
L'iscrizione non è obbligatoria per le società
di persone, ma serve a distinguere tra società regolari
ed irregolari. Le società regolari godono dei seguenti
vantaggi: maggiore autonomia patrimoniale, in caso di insolvenza,
e presunzione di conoscenza da parte dei terzi di quanto scritto
nell'atto costitutivo, in particolare in materia di rilevanza.
L'iscrizione al Registro delle Imprese avviene presentando,
da parte del soggetto interessato, apposita domanda scritta
con la specifica modulistica ministeriale all'Ufficio della
Camera di Commercio della provincia nella quale l'impresa
ha sede, corredata dalla documentazione richiesta.
L'iscrizione è eseguita entro dieci giorni dalla data
di protocollazione della domanda, salvo che i termini non
vengano interrotti per carenze documentali, e consiste nell'inserimento
nella banca dati Unioncamere delle informazioni sull'impresa
contenute nel modello di domanda.
Il Registro è suddiviso in cinque sezioni:
1. Sezione ordinaria, in cui devono iscriversi gli imprenditori
individuali non piccoli, le società commerciali, le
società cooperative, i consorzi esterni e le società
consortili, i Gruppi Europei di Interesse Economico, gli enti
pubblici che hanno per oggetto principale un'attività
economica, le società estere e le aziende speciali
degli enti locali.
2. Sezione imprenditori agricoli
3. Sezione piccoli imprenditori
4. Sezione società semplici
5. Sezione annotazione degli artigiani
L'atto costitutivo delle società di capitali ed il
relativo allegato (Statuto) devono essere omologati e successivamente
iscritti presso la cancelleria del Tribunale territoriale
competente. Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
stabilite dalla legge per la costituzione delle Società
e sentito il Pubblico Ministero, ordina l'iscrizione della
società nel Registro delle Imprese.
Tenuta delle scritture contabili
La contabilità obbligatoria riguarda il libro degli
inventari, che contiene la situazione patrimoniale, con la
valutazione delle attività e delle passività,
sia dell'impresa che dell'imprenditore, e del libro giornale,
che registra in ordine cronologico le operazioni economiche
dell'impresa.
La contabilità deve essere tenuta sistematicamente,
con regolarità e secondo la disciplina ragioneristica.
La contabilità irregolare dà luogo a sanzioni
amministrative e, in caso di fallimento, è reato penale;
in sede processuale, non fa prova a favore dell'imprenditore.
La redazione del bilancio d'esercizio è obbligatoria
e annuale; il bilancio, tuttavia, è pubblicizzato presso
le Camere di Commercio solo per le società di capitali
e cooperative. Le società più piccole possono
redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis C.C.).
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