PRIMI PASSI


1. L'idea imprenditoriale
2. Il business plan
3. La forma societaria
4. Le procedure amministrative
5. Una guida per l'individuazione delle spese
6. Come ottenere i finanziamenti

4. Le procedure amministrative
Tra i principali atti che il potenziale imprenditore deve porre in essere per avviare la sua attività economica, vi sono:
a. l'iscrizione alla partita IVA;
b. l'assegnazione del codice fiscale;
c. l'iscrizione al Registro delle Imprese;
d. tenuta delle scritture contabili.

Si ricorda, comunque, che in non pochi casi esistono delle procedure specialistiche da adottare quando, ad esempio, si decide di operare in un particolare settore o di esercitare una specifica attività.

Partita IVA
Si tratta di comunicare all'Ufficio competente (è quello provinciale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante) l'evento di avviamento di un'attività d'impresa o di esercizio di un mestiere, arte o professione rientrante nel campo di applicazione dell'imposta.

Codice fiscale
È stato istituito per la realizzazione dell'anagrafe tributaria a cui devono essere iscritte le persone fisiche, nonché le persone giuridiche, società, associazioni ed altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.
All'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese, il competente Ufficio della Camera di Commercio attribuisce direttamente il numero di codice fiscale collegandosi con il Ministero delle Finanze che è competente per l'attribuzione.

Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese, di cui all'art.2188 del codice civile, ha lo scopo di rendere pubblica l'esistenza di un'impresa, l'attività da questa esercitata e gli eventi giuridicamente rilevanti che intervengono nella sua vita.
L'iscrizione non è obbligatoria per le società di persone, ma serve a distinguere tra società regolari ed irregolari. Le società regolari godono dei seguenti vantaggi: maggiore autonomia patrimoniale, in caso di insolvenza, e presunzione di conoscenza da parte dei terzi di quanto scritto nell'atto costitutivo, in particolare in materia di rilevanza.
L'iscrizione al Registro delle Imprese avviene presentando, da parte del soggetto interessato, apposita domanda scritta con la specifica modulistica ministeriale all'Ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l'impresa ha sede, corredata dalla documentazione richiesta.
L'iscrizione è eseguita entro dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda, salvo che i termini non vengano interrotti per carenze documentali, e consiste nell'inserimento nella banca dati Unioncamere delle informazioni sull'impresa contenute nel modello di domanda.
Il Registro è suddiviso in cinque sezioni:
1. Sezione ordinaria, in cui devono iscriversi gli imprenditori individuali non piccoli, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi esterni e le società consortili, i Gruppi Europei di Interesse Economico, gli enti pubblici che hanno per oggetto principale un'attività economica, le società estere e le aziende speciali degli enti locali.
2. Sezione imprenditori agricoli
3. Sezione piccoli imprenditori
4. Sezione società semplici
5. Sezione annotazione degli artigiani

L'atto costitutivo delle società di capitali ed il relativo allegato (Statuto) devono essere omologati e successivamente iscritti presso la cancelleria del Tribunale territoriale competente. Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione delle Società e sentito il Pubblico Ministero, ordina l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Tenuta delle scritture contabili
La contabilità obbligatoria riguarda il libro degli inventari, che contiene la situazione patrimoniale, con la valutazione delle attività e delle passività, sia dell'impresa che dell'imprenditore, e del libro giornale, che registra in ordine cronologico le operazioni economiche dell'impresa.
La contabilità deve essere tenuta sistematicamente, con regolarità e secondo la disciplina ragioneristica. La contabilità irregolare dà luogo a sanzioni amministrative e, in caso di fallimento, è reato penale; in sede processuale, non fa prova a favore dell'imprenditore. La redazione del bilancio d'esercizio è obbligatoria e annuale; il bilancio, tuttavia, è pubblicizzato presso le Camere di Commercio solo per le società di capitali e cooperative. Le società più piccole possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis C.C.).


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