3.LE ORIGINI E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA INDICE
1. Lo stato liberale e
lo statuto albertino
2. Evoluzione dalla monarchia
costituzionale al sistema parlamentare
3. La Costituzione repubblicana
Parte terza: LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
La Costituzione (C.) è nata come sbocco di un processo politico
apertosi con la caduta del fascismo e sviluppatosi attraverso
l'affermazione del ruolo di protagonisti da parte dei partiti
politici, riunitisi nel Comitato di liberazione nazionale.
Queste forze avevano in comune l'aspirazione di dar vita ad
uno Stato completamente diverso da quello fascista. L'aspirazione
antifascista della C. si esprime soprattutto nella cura con
cui , nel delineare i diritti e doveri dei cittadini e l'organizzazione
dei poteri pubblici, si stabiliscono regole che prevedono
garanzie tese a contrastare il pericolo di ritorno a concezioni
totalitarie dello Stato. Esisteva inoltre l'intento di superare
anche i limiti dello stato pre-fascista e questo non solo
da parte dei partiti di sinistra, ma anche da parte di forze
moderate come la democrazia cristiana. La C. fu il frutto
dell'incontro e della conciliazione fra le grandi forze politiche
presenti nell'assemblea costituente eletta a suffragio universale
il 2/06/1946. Le grandi forze politiche superarono le divergenze
che le dividevano, tanto che la C. fu approvata ad amplissima
maggioranza. La larga presenza di esponenti democristiani
ha trovato riscontro nell'ispirazione personalista e pluralista
della C. ; la persona umana è vista come il centro dell'organizzazione
sociale e politica, titolare di diritti anteriori allo Stato.
Le formazioni sociali intermedie (prima fra tutte: la famiglia)
sono considerate soggetti di diritti che lo Stato deve riconoscere
e garantire. La matrice ideologica socialista e marxista (tot.
39% dei seggi) è complessivamente meno presente nel testo
costituzionale anche perché le forze che la rappresentavano
non puntavano a costruire uno stato socialista, ma una democrazia
avanzata trasformabile successivamente in socialista. Comunque
l'influenza di queste forze è evidente nei principi di giustizia
sociale e di uguaglianza sostanziale e nel fatto che il lavoro
è stato posto come valore primario dell'organizzazione economica
e politica del paese. L'ideologia liberale non era rappresentata
in assemblea da nessuna grande formazione politica, tuttavia
essa faceva parte del bagaglio ideologico democristiano. Si
dice quindi che la C. ha carattere compromissorio in quanto
è il risultato di una convergenza delle maggiori forze presenti
nella società, la nostra è una C. non della maggioranza, ma
di tutti, e probabilmente questo è il motivo della sua longevità
in un paese caratterizzato da un quadro politico instabile,
frazionato e conflittuale.
I caratteri della Costituzione.
1) Rigida La rigidità consiste nell'aver conferito alla
norme della C. una capacità di resistenza all'abrogazione
ed alla deroga, superiore a quella delle leggi ordinarie.
Le norme costituzionali possono essere modificate solo attraverso
una procedura aggravata (art.138 Cost) e questo per renderle
capaci di proteggere i principi, i valori e le regole fondamentali
(destinati a caratterizzare il nuovo assetto) da violazioni
che provenissero da scelte politiche sia pure della maggioranza.
2) Lunga Viene definita lunga in quanto la disciplina costituzionale
di molti temi non è limitata a generali enunciazioni di principio,
ma estesa ad aspetti applicativi e di dettaglio. Questo carattere,
dato che la C. è rigida, comporta una garanzia più estesa
o più precisa dei valori e degli interessi presi in considerazione.
3) Programmatica La C. stabilisce anche alcuni obiettivi,
al cui conseguimento deve essere ispirata l'attività dei pubblici
poteri, e che riguardano la trasformazione dell'assetto economico-sociale
del paese. Di questo programma fa parte soprattutto l'attuazione
dei diritti sociali (lavoro, istruzione, previdenza sociale,
ecc.) che sono affermati come situazioni che devono essere
create attraverso una serie di scelte di legislazione, di
governo e di destinazione di risorse (art. 3/II Cost.). Pietro
Calamandrei ha parlato di una sorta di "rivoluzione promessa"
per l'avvenire, da realizzarsi nel quadro della stessa C.
e con gli strumenti da essa offerti.
4) Aperta Dato che i programmi costituzionali sono per lo
più formulati in termini di obiettivi da perseguire, sono
suscettibili, a seconda delle condizioni e delle vicende storiche
e degli orientamenti culturali e politici, di essere "riempiti"
di contenuti diversi. Naturalmente c'è un limite a questo
carattere "aperto" dei programmi, oltre il quale si verificherebbe
di svuotamento dei disposti costituzionali, un limite oltre
il quale il carattere aperto ne contraddirebbe la funzione
di garanzia.
I principi fondamentali della costituzione secondo Costantino
Mortati
1) Principio personalista Esso esprime una priorità di valore:
non è la persona per lo Stato, ma lo Stato è per la persona;
quando gli interessi meramente individuali devono talora essere
posposti o sacrificati a interessi collettivi o generali,
ciò accade però in un contesto in cui il fine ultimo dell'organizzazione
sociale è lo sviluppo di ogni singolo uomo. Inoltre, secondo
questo principio, vi è un limite invalicabile agli interventi
dei pubblici poteri nella sfera dell'individuo che attiene
alla sfera della personalità fisica e morale. Questo principio
comporta anche una attiva protezione dei diritti delle persone
contro le aggressioni che possono provenire da altri soggetti,
e l'intervento dei pubblici poteri per modificare o rimuovere
le condizioni economiche e sociali che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana (art.3/II).
2) Principio pluralista Secondo questo principio la persona
non è vista solo come individuo singolo, ma come centro di
una molteplicità di relazioni che danno vita ad organizzazioni
autonome dello Stato, a loro volta titolari di diritti (art.2
Cost.). Il pluralismo che la costituzione garantisce ha due
aspetti: - esso comporta la libertà di formazione e di azione
di una pluralità di aggregazioni a cui l'individuo è libero
di scegliere se partecipare o no, e che possono vivere in
piena dipendenza da altri gruppi identici o analoghi. - riconoscimento
di una molteplicità di forme di aggregazione sociale che possono
esistere ed operare per i fini più diversi.
3) Principio lavorista Il principio lavorista trova la sua
espressione specialmente nell'art. 1 e nel 4 della C. Il lavoro
è considerato come strumento di realizzazione della personalità
e di adempimento del dovere di solidarietà e il diritto al
lavoro è il primo dei diritti sociali. 4) Principio democratico
Il principio democratico, espresso nel primo comma dell'art.1
Cost., è considerato quello più comprensivo perché racchiude
in sé l'origine degli altri. Tale principio deve essere inteso
nel suo significato più ampio in base al quale comprende i
seguenti elementi: - principio di maggioranza: la sovranità
appartenente al popolo; - istituti di garanzia per i diritti
delle minoranze; - trasparenza nei processi decisionali dei
pubblici poteri; - le libertà civili che comportano la garanzia
per libertà di manifestazione del pensiero, stampa, riunione,
ecc. Infatti solo in società in cui tutti siano messi in grado
di conoscere i termini delle scelte e di scegliere liberamente,
il consenso maggioritario, su cui si basa l'esercizio dell'autorità,
ha significato. - condizioni che assicurino un'effettiva partecipazione
(art.3/II Cost.).
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