3.LE ORIGINI E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

INDICE
1. Lo stato liberale e lo statuto albertino
2. Evoluzione dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare
3. La Costituzione repubblicana

Parte terza: LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

La Costituzione (C.) è nata come sbocco di un processo politico apertosi con la caduta del fascismo e sviluppatosi attraverso l'affermazione del ruolo di protagonisti da parte dei partiti politici, riunitisi nel Comitato di liberazione nazionale. Queste forze avevano in comune l'aspirazione di dar vita ad uno Stato completamente diverso da quello fascista. L'aspirazione antifascista della C. si esprime soprattutto nella cura con cui , nel delineare i diritti e doveri dei cittadini e l'organizzazione dei poteri pubblici, si stabiliscono regole che prevedono garanzie tese a contrastare il pericolo di ritorno a concezioni totalitarie dello Stato. Esisteva inoltre l'intento di superare anche i limiti dello stato pre-fascista e questo non solo da parte dei partiti di sinistra, ma anche da parte di forze moderate come la democrazia cristiana. La C. fu il frutto dell'incontro e della conciliazione fra le grandi forze politiche presenti nell'assemblea costituente eletta a suffragio universale il 2/06/1946. Le grandi forze politiche superarono le divergenze che le dividevano, tanto che la C. fu approvata ad amplissima maggioranza. La larga presenza di esponenti democristiani ha trovato riscontro nell'ispirazione personalista e pluralista della C. ; la persona umana è vista come il centro dell'organizzazione sociale e politica, titolare di diritti anteriori allo Stato. Le formazioni sociali intermedie (prima fra tutte: la famiglia) sono considerate soggetti di diritti che lo Stato deve riconoscere e garantire. La matrice ideologica socialista e marxista (tot. 39% dei seggi) è complessivamente meno presente nel testo costituzionale anche perché le forze che la rappresentavano non puntavano a costruire uno stato socialista, ma una democrazia avanzata trasformabile successivamente in socialista. Comunque l'influenza di queste forze è evidente nei principi di giustizia sociale e di uguaglianza sostanziale e nel fatto che il lavoro è stato posto come valore primario dell'organizzazione economica e politica del paese. L'ideologia liberale non era rappresentata in assemblea da nessuna grande formazione politica, tuttavia essa faceva parte del bagaglio ideologico democristiano. Si dice quindi che la C. ha carattere compromissorio in quanto è il risultato di una convergenza delle maggiori forze presenti nella società, la nostra è una C. non della maggioranza, ma di tutti, e probabilmente questo è il motivo della sua longevità in un paese caratterizzato da un quadro politico instabile, frazionato e conflittuale.

I caratteri della Costituzione.

1) Rigida La rigidità consiste nell'aver conferito alla norme della C. una capacità di resistenza all'abrogazione ed alla deroga, superiore a quella delle leggi ordinarie. Le norme costituzionali possono essere modificate solo attraverso una procedura aggravata (art.138 Cost) e questo per renderle capaci di proteggere i principi, i valori e le regole fondamentali (destinati a caratterizzare il nuovo assetto) da violazioni che provenissero da scelte politiche sia pure della maggioranza.
2) Lunga Viene definita lunga in quanto la disciplina costituzionale di molti temi non è limitata a generali enunciazioni di principio, ma estesa ad aspetti applicativi e di dettaglio. Questo carattere, dato che la C. è rigida, comporta una garanzia più estesa o più precisa dei valori e degli interessi presi in considerazione.
3) Programmatica La C. stabilisce anche alcuni obiettivi, al cui conseguimento deve essere ispirata l'attività dei pubblici poteri, e che riguardano la trasformazione dell'assetto economico-sociale del paese. Di questo programma fa parte soprattutto l'attuazione dei diritti sociali (lavoro, istruzione, previdenza sociale, ecc.) che sono affermati come situazioni che devono essere create attraverso una serie di scelte di legislazione, di governo e di destinazione di risorse (art. 3/II Cost.). Pietro Calamandrei ha parlato di una sorta di "rivoluzione promessa" per l'avvenire, da realizzarsi nel quadro della stessa C. e con gli strumenti da essa offerti.
4) Aperta Dato che i programmi costituzionali sono per lo più formulati in termini di obiettivi da perseguire, sono suscettibili, a seconda delle condizioni e delle vicende storiche e degli orientamenti culturali e politici, di essere "riempiti" di contenuti diversi. Naturalmente c'è un limite a questo carattere "aperto" dei programmi, oltre il quale si verificherebbe di svuotamento dei disposti costituzionali, un limite oltre il quale il carattere aperto ne contraddirebbe la funzione di garanzia.

I principi fondamentali della costituzione secondo Costantino Mortati

1) Principio personalista Esso esprime una priorità di valore: non è la persona per lo Stato, ma lo Stato è per la persona; quando gli interessi meramente individuali devono talora essere posposti o sacrificati a interessi collettivi o generali, ciò accade però in un contesto in cui il fine ultimo dell'organizzazione sociale è lo sviluppo di ogni singolo uomo. Inoltre, secondo questo principio, vi è un limite invalicabile agli interventi dei pubblici poteri nella sfera dell'individuo che attiene alla sfera della personalità fisica e morale. Questo principio comporta anche una attiva protezione dei diritti delle persone contro le aggressioni che possono provenire da altri soggetti, e l'intervento dei pubblici poteri per modificare o rimuovere le condizioni economiche e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3/II).
2) Principio pluralista Secondo questo principio la persona non è vista solo come individuo singolo, ma come centro di una molteplicità di relazioni che danno vita ad organizzazioni autonome dello Stato, a loro volta titolari di diritti (art.2 Cost.). Il pluralismo che la costituzione garantisce ha due aspetti: - esso comporta la libertà di formazione e di azione di una pluralità di aggregazioni a cui l'individuo è libero di scegliere se partecipare o no, e che possono vivere in piena dipendenza da altri gruppi identici o analoghi. - riconoscimento di una molteplicità di forme di aggregazione sociale che possono esistere ed operare per i fini più diversi.
3) Principio lavorista Il principio lavorista trova la sua espressione specialmente nell'art. 1 e nel 4 della C. Il lavoro è considerato come strumento di realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà e il diritto al lavoro è il primo dei diritti sociali. 4) Principio democratico Il principio democratico, espresso nel primo comma dell'art.1 Cost., è considerato quello più comprensivo perché racchiude in sé l'origine degli altri. Tale principio deve essere inteso nel suo significato più ampio in base al quale comprende i seguenti elementi: - principio di maggioranza: la sovranità appartenente al popolo; - istituti di garanzia per i diritti delle minoranze; - trasparenza nei processi decisionali dei pubblici poteri; - le libertà civili che comportano la garanzia per libertà di manifestazione del pensiero, stampa, riunione, ecc. Infatti solo in società in cui tutti siano messi in grado di conoscere i termini delle scelte e di scegliere liberamente, il consenso maggioritario, su cui si basa l'esercizio dell'autorità, ha significato. - condizioni che assicurino un'effettiva partecipazione (art.3/II Cost.).

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