3.LE ORIGINI E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA INDICE
1. Lo stato liberale e
lo statuto albertino
2. Evoluzione dalla monarchia
costituzionale al sistema parlamentare
3. La Costituzione repubblicana
Il principio di uguaglianza nella costituzione italiana
Il principio di uguaglianza (u) è considerato il principio
prevalente della Costituzione. L'organo idoneo a constatare
le violazioni di tale principio è la Corte Costituzionale
in quanto organo garante della Costituzione. Il principio
prevede l'applicazione della legge su governanti e governati:
esistono eccezioni dette "prerogative" che si hanno se lo
esigono motivi superiori di pubblico interesse; tali deroghe
esistono non per discriminare, ma per individuare le differenze
fra le persone in relazione a criteri dettati dalla legge.
Il principio di U. non regola il contenuto della legge, ma
definisce la forza e l'efficacia della legge con riferimento
a "tutti", cioè definisce qual è l'ambito di estensione degli
effetti della legge. Norme collegate a tale principio: art.97
Cost. (principio di imparzialità), art.101 Cost. (il giudice
è sottoposto alla legge), art. 68 Cost. (contenente le deroghe
e collegato all'art.6 della Dich. diritti del Cittadino del
1789). Art.3 Cost. 1°c.: divieto di discriminazione: la legge
deve qualificare le situazioni; ci sono elementi che neppure
la legge può assumere a criterio di discriminazione, cioè
esiste il vincolo per il legislatore di emettere leggi che
partano dal presupposto di non discriminazione. Il divieto
di discriminazione incide sul contenuto e sulla efficacia
della legge (es. leggi razziali). Esistono distinzioni fondate
su alcuni degli elementi dell'art.3 che altre disposizioni
costituzionali autorizzano e permettono; ad esempio c'è un
articolo che prevede la tutela delle minoranze linguistiche:
in tal caso la lingua diviene elemento individuatore di una
normativa idonea a tutelare le minoranze linguistiche. In
questo modo la lingua diventa un elemento di protezione, cioè
di maggiore tutela e non di discriminazione. Per le altre
differenze non previste da norme costituzionali, c'è la difficoltà
di applicare il principio di U.. La realtà legislativa è scarsa
di leggi generali ed universali; noi abbiamo leggi per categorie
di cittadini individuate per condizioni personali e sociali
diverse (al contrario di ciò che prevede l'art.3) : questo
è evidente nelle leggi che sono la manifestazione di uno Stato
Sociale che cerca di intervenire nei vari gruppi sociali.
Quindi lo Stato effettua delle prestazioni per attenuare le
disuguaglianze sociali, cioè per realizzare la cosiddetta
uguaglianza sostanziale, questo comportamento è legittimo?
Per deciderlo si ricorre ad una duplice regola di interpretazione
dell'art.3: 1) Criterio dell'astrattezza della norma: la legge,
pur se riferita ad un gruppo sociale, non deve essere personale,
cioè non può stabilire a priori i soggetti beneficianti del
provvedimento. 2) Criterio della ragionevolezza: le distinzioni
fondate su sesso, razza,ecc. sono giustificate se ragionevoli;
la ragionevolezza è il contrario dell'arbitrio e dove c'è
l'arbitro c'è legittimità (l'arbitrarietà è una lesione dell'uguaglianza).
A questo punto però, dato che nella valutazione della ragionevolezza
la norma deve essere adeguata rispetto al fine, cosa succede
se il fine è illegittimo? Si verifica l'eccesso di potere
legislativo in quanto si travalica la ragionevolezza, quindi
si fa ricorso alla Corte Costituzionale. Possiamo quindi stabilire
il seguente criterio generale: le disposizioni basate su condizioni
sociali o personali violano l'art. 3 solo nei limiti per cui
il loro contenuto non trovi in norme o principi costituzionali
il loro fondamento o solo quando non siano ragionevoli. Accertamento
violazione del principio di U.: si procede con un confronto
di 3 norme: l'art.3 e due leggi ordinarie; i casi che si possono
verificare sono 4: a) norma derogatoria e norma derogata:
la norma è stata derogata in modo legittimo o illegittimo?
Se la norma derogatoria è illegittima viene annullata. b)
norma generale e norma speciale: la generale prevale sulla
speciale illegittima. c) norma speciale e norma speciale d)
norma generale e norma generale Nei casi c)e d) la Corte dichiara
illegittima la norma, rilevante nel processo a quo, che coincide
con la norma più restrittiva, salvando la norma meno restrittiva.
La violazione dell'art. 3 può avvenire anche mediante omissione
quando una norma ha un vuoto che la rende illegittima. In
tal caso la norma viene dichiarata nulla nella parte in cui
c'è il vuoto che la rende illegittima. Quindi, se la disposizione
non contempla una certa ipotesi e, tale ipotesi mancante viene
creata dalla Corte Costituzionale, la Corte diviene legislatore
(si parla di sentenza manipolativa). Allo stesso modo con
cui viene dichiarata illegittima una legge ingiustificatamente
discriminatoria, può essere dichiarata illegittima anche una
legge ingiustificatamente parificatoria, cioè una legge che
tratta casi diversi nello stesso modo. Uguaglianza ed autonomia
privata. La libera iniziativa è tutelata dalla Costituzione.
La Costituzione stessa interviene a correggere determinate
situazioni di disparità delle parti, quindi anche qui si applica
l'art.3. Artt. 1448, 2118, 1341, 1342, 1322, ecc. Il problema
del principio di uguaglianza si pone anche nella disciplina
del contratto, e precisamente nella Rescissione. def: la rescissione
e un rimedio che la legge concede a chi ha subito condizioni
contrattuali ingiuste per cause sorte prima o contemporaneamente
alla conclusione del contratto; bisogna che la sproporzione
superi la metà del valore e che la lesione perduri al momento
in cui si fa la domanda di rescissione; la rescissione non
ha efficacia retroattiva e va in prescrizione dopo 1 anno.
Il codice prevede due casi: 1) contratto concluso in stato
di pericolo: una parte, che si trovava in stato di pericolo,
è stata costretta a concludere un contratto senza equità fra
le prestazioni. 2) contratto concluso in stato di bisogno:
una delle parti è più forte ed approfitta dello stato di bisogno
dell'altra facendo in modo che il contratto si concluda con
una prestazione inferiore alla controprestazione di oltre
la metà. L'altra parte può chiedere la rescissione oppure
può chiedere di portare la controprestazione su un piano di
equità: se la controparte accetta questa soluzione si evita
l'azione giudiziaria ed il contratto si mantiene in vita.
Nell'altro caso, si inizia l'azione giudiziaria per ottenere
la rescissione. Il principio di uguaglianza sostanziale prevede
il compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli attraverso
- art.39 e art.46: la redistribuzione del potere - artt.41
e 42 : la redistribuzione delle risorse economiche; però a
questo punto si verifica uno scontro con i diritti inviolabili.
La nostra è una Costituzione soprattutto personalista che
valorizza la pari dignità sociale collegata con lo sviluppo
della persona. Ciò porta allo Stato Assistenziale che è una
sbagliata interpretazione dello Stato Sociale e che non cerca
di eliminare le differenze fra classi sociali, ma le tiene
nella medesima situazione limitandosi a fare la carità alle
fasce più deboli.
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