3.LE ORIGINI E I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

INDICE
1. Lo stato liberale e lo statuto albertino
2. Evoluzione dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare
3. La Costituzione repubblicana

Il principio di uguaglianza nella costituzione italiana

Il principio di uguaglianza (u) è considerato il principio prevalente della Costituzione. L'organo idoneo a constatare le violazioni di tale principio è la Corte Costituzionale in quanto organo garante della Costituzione. Il principio prevede l'applicazione della legge su governanti e governati: esistono eccezioni dette "prerogative" che si hanno se lo esigono motivi superiori di pubblico interesse; tali deroghe esistono non per discriminare, ma per individuare le differenze fra le persone in relazione a criteri dettati dalla legge. Il principio di U. non regola il contenuto della legge, ma definisce la forza e l'efficacia della legge con riferimento a "tutti", cioè definisce qual è l'ambito di estensione degli effetti della legge. Norme collegate a tale principio: art.97 Cost. (principio di imparzialità), art.101 Cost. (il giudice è sottoposto alla legge), art. 68 Cost. (contenente le deroghe e collegato all'art.6 della Dich. diritti del Cittadino del 1789). Art.3 Cost. 1°c.: divieto di discriminazione: la legge deve qualificare le situazioni; ci sono elementi che neppure la legge può assumere a criterio di discriminazione, cioè esiste il vincolo per il legislatore di emettere leggi che partano dal presupposto di non discriminazione. Il divieto di discriminazione incide sul contenuto e sulla efficacia della legge (es. leggi razziali). Esistono distinzioni fondate su alcuni degli elementi dell'art.3 che altre disposizioni costituzionali autorizzano e permettono; ad esempio c'è un articolo che prevede la tutela delle minoranze linguistiche: in tal caso la lingua diviene elemento individuatore di una normativa idonea a tutelare le minoranze linguistiche. In questo modo la lingua diventa un elemento di protezione, cioè di maggiore tutela e non di discriminazione. Per le altre differenze non previste da norme costituzionali, c'è la difficoltà di applicare il principio di U.. La realtà legislativa è scarsa di leggi generali ed universali; noi abbiamo leggi per categorie di cittadini individuate per condizioni personali e sociali diverse (al contrario di ciò che prevede l'art.3) : questo è evidente nelle leggi che sono la manifestazione di uno Stato Sociale che cerca di intervenire nei vari gruppi sociali. Quindi lo Stato effettua delle prestazioni per attenuare le disuguaglianze sociali, cioè per realizzare la cosiddetta uguaglianza sostanziale, questo comportamento è legittimo? Per deciderlo si ricorre ad una duplice regola di interpretazione dell'art.3: 1) Criterio dell'astrattezza della norma: la legge, pur se riferita ad un gruppo sociale, non deve essere personale, cioè non può stabilire a priori i soggetti beneficianti del provvedimento. 2) Criterio della ragionevolezza: le distinzioni fondate su sesso, razza,ecc. sono giustificate se ragionevoli; la ragionevolezza è il contrario dell'arbitrio e dove c'è l'arbitro c'è legittimità (l'arbitrarietà è una lesione dell'uguaglianza). A questo punto però, dato che nella valutazione della ragionevolezza la norma deve essere adeguata rispetto al fine, cosa succede se il fine è illegittimo? Si verifica l'eccesso di potere legislativo in quanto si travalica la ragionevolezza, quindi si fa ricorso alla Corte Costituzionale. Possiamo quindi stabilire il seguente criterio generale: le disposizioni basate su condizioni sociali o personali violano l'art. 3 solo nei limiti per cui il loro contenuto non trovi in norme o principi costituzionali il loro fondamento o solo quando non siano ragionevoli. Accertamento violazione del principio di U.: si procede con un confronto di 3 norme: l'art.3 e due leggi ordinarie; i casi che si possono verificare sono 4: a) norma derogatoria e norma derogata: la norma è stata derogata in modo legittimo o illegittimo? Se la norma derogatoria è illegittima viene annullata. b) norma generale e norma speciale: la generale prevale sulla speciale illegittima. c) norma speciale e norma speciale d) norma generale e norma generale Nei casi c)e d) la Corte dichiara illegittima la norma, rilevante nel processo a quo, che coincide con la norma più restrittiva, salvando la norma meno restrittiva. La violazione dell'art. 3 può avvenire anche mediante omissione quando una norma ha un vuoto che la rende illegittima. In tal caso la norma viene dichiarata nulla nella parte in cui c'è il vuoto che la rende illegittima. Quindi, se la disposizione non contempla una certa ipotesi e, tale ipotesi mancante viene creata dalla Corte Costituzionale, la Corte diviene legislatore (si parla di sentenza manipolativa). Allo stesso modo con cui viene dichiarata illegittima una legge ingiustificatamente discriminatoria, può essere dichiarata illegittima anche una legge ingiustificatamente parificatoria, cioè una legge che tratta casi diversi nello stesso modo. Uguaglianza ed autonomia privata. La libera iniziativa è tutelata dalla Costituzione. La Costituzione stessa interviene a correggere determinate situazioni di disparità delle parti, quindi anche qui si applica l'art.3. Artt. 1448, 2118, 1341, 1342, 1322, ecc. Il problema del principio di uguaglianza si pone anche nella disciplina del contratto, e precisamente nella Rescissione. def: la rescissione e un rimedio che la legge concede a chi ha subito condizioni contrattuali ingiuste per cause sorte prima o contemporaneamente alla conclusione del contratto; bisogna che la sproporzione superi la metà del valore e che la lesione perduri al momento in cui si fa la domanda di rescissione; la rescissione non ha efficacia retroattiva e va in prescrizione dopo 1 anno. Il codice prevede due casi: 1) contratto concluso in stato di pericolo: una parte, che si trovava in stato di pericolo, è stata costretta a concludere un contratto senza equità fra le prestazioni. 2) contratto concluso in stato di bisogno: una delle parti è più forte ed approfitta dello stato di bisogno dell'altra facendo in modo che il contratto si concluda con una prestazione inferiore alla controprestazione di oltre la metà. L'altra parte può chiedere la rescissione oppure può chiedere di portare la controprestazione su un piano di equità: se la controparte accetta questa soluzione si evita l'azione giudiziaria ed il contratto si mantiene in vita. Nell'altro caso, si inizia l'azione giudiziaria per ottenere la rescissione. Il principio di uguaglianza sostanziale prevede il compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli attraverso - art.39 e art.46: la redistribuzione del potere - artt.41 e 42 : la redistribuzione delle risorse economiche; però a questo punto si verifica uno scontro con i diritti inviolabili. La nostra è una Costituzione soprattutto personalista che valorizza la pari dignità sociale collegata con lo sviluppo della persona. Ciò porta allo Stato Assistenziale che è una sbagliata interpretazione dello Stato Sociale e che non cerca di eliminare le differenze fra classi sociali, ma le tiene nella medesima situazione limitandosi a fare la carità alle fasce più deboli.

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