4. I Diritti di Libertà

INDICE

4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione

Le libertà vanno prese in considerazione sotto due aspetti: Aspetto negativo: le libertà negative prendono in considerazione l'assenza di divieti da parte dello Stato nei confronti delle posizioni dei cittadini: da ciò deriva un'ampia tutela dell'autonomia del soggetto dallo Stato (per questo si parla di libertà dallo Stato); la sovranità non può entrare nell'espressione della personalità se non limitando i confini entro i quali il soggetto si può muovere (principio personalistico, centralità dell'uomo). Le libertà negative sono una caratteristica fondamentale degli stati dell'800 e sono nominate anche dall'art.2 della Cost.. Quando gli Stati moderni, soprattutto sotto la spinta dei processi indotti dalla industrializzazione e dalle conquiste popolari, si allargano alle classi subalterne le basi sociali del consenso, si opera un'espansione delle garanzia in favore delle libertà negative e si pongono le premesse per l'affermazione di nuove domande di liberà vantate dalle classi emergenti: le libertà positive. Aspetto positivo: libertà nello Stato e mediante lo Stato. Libertà nello Stato: l'uomo, visto come soggetto che vive all'interno di una comunità, deve godere di certe libertà (es. elettorato attivo e passivo). Libertà mediante lo Stato: vedi art.3/2 Cost. : Stato Interventista. L'art. 2 Cost. parla dei diritti inviolabili: essi sono una fattispecie aperta in quanto il principio non si esaurisce nelle libertà espressamente garantite, ma consente di recepire nuovi diritti della persona emergenti dalla coscienza sociale. Col termine "inviolabili" si intende specificare che tali diritti sono immodificabili anche in sede di revisione costituzionale in quanto non possono cambiare senza sconvolgere l'essenza della Costituzione (anche il 139 che dice: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale). I diritti inviolabili sono rilasciati a tutti (anche al nascituro) e competono sia ai singoli che alle formazioni sociali; essi sono diritti assoluti (cioè validi erga omnes), sono inalienabili, irriducibili, indisponibili ed imprescrittibili. L'art. 2 parla poi dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui troviamo esempi nell'art. 52 (servizio di leva), 53 (concorso alle spese pubbliche) e 54 ( fedeltà alla Repubblica). Nota:la prima consacrazione dei doveri si trova nella Cost. Francese del 22/10/1795.

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