4. I Diritti di Libertà INDICE 4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione
del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione
5. LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO art.21
Si tratta di un diritto che caratterizza gli ordinamenti
di tradizione liberal-democratica e si riconduce alle filosofie
politiche razionalistiche del XVII-XIX secolo sulla base del
presupposto che non esistono detentori della verità assoluta,
per cui ogni verità è parziale e occorre consentire il confronto
delle idee perché ogni uomo possa formarsi un'opinione criticamente
fondata. Questo diritto è collegato inoltre alla libertà di
coscienza e creatività dell'uomo affermatesi nel momento della
lotta di affermazione di manifestare liberamente la propria
fede religiosa. Tale libertà è garantita nei suoi aspetti
sostanziale e formale. Aspetto sostanziale: è la libertà di
pensare ed estrinsecare il pensiero stesso; ci sono dei limiti
ma solo allo scopo di garantire dei valori costituzionalmente
garantiti. Ad esempio il processo in Italia è pubblico, ma
non per i minori. Tale libertà comprende anche il diritto
al silenzio che consiste nella facoltà di non manifestare
il proprio pensiero, salvo gli obblighi di riferire notizie
(es. testimonianza in giudizio, obbligo di denuncia) previsti
dalle leggi. Aspetto strumentale: libertà di adoperare ogni
mezzo adatto a divulgare il proprio o l'altrui pensiero. L'unico
limite esplicitamente posto dall'art.21 è quello del buon
costume. Volendo dare una definizione di quest'ultimo termine,
possiamo dire che occorre far riferimento al comune senso
del pudore, mentre non è opportuno fare riferimento alla morale
comune perché sarebbe discriminante verso chi ha una morale
diversa da quella comune (e si violerebbe l'art.3 Cost.).
La morale è più labile ed è interna alla vita di una persona,
mentre i limiti del comune senso del pudore sono più oggettivi
(alcuni si trovano anche nel cpp) e più distaccati rispetto
al discorso della morale (che è troppo collegata all'etica).
La Corte Costituzionale, in una sentenza, ha dato un'interpretazione
del comune senso del pudore e della pubblica decenza definendola
"il naturale riserbo e pudore dal quale vanno circondate le
cose del sesso". Il problema si complica quando si tratta
di considerare il buon costume come limite alla libertà d'arte
ed alla scienza garantite dall'art.33 Cost. L'indirizzo giurisprudenziale
oscilla tra un orientamento più tollerante, secondo cui l'arte
non è mai oscena, ed uno più moralistico, secondo il quale
l'osceno non è mai arte. La legge 21/4/62 n.161 disciplina
la rappresentazione in pubblico di opere teatrali e cinematografiche.
Per le prime non è prevista la censura, ma solo il nulla osta
del Ministero su parere di un'apposita commissione, per l'ammissione
alla visione dei minori. Per i film invece opera un preventivo
nulla osta del ministero, previo esame di due commissioni,
una di primo grado e l'altra per l'eventuale appello, per
valutare la possibile offesa al buon costume; una volta superato
questo iter, non è escluso che il film possa incorrere nell'azione
penale promossa dall'autorità giudiziaria. I limiti impliciti.
Si tratta ora di stabilire se, oltre al limite testuale del
buon costume, esistano altri limiti ricavabili logicamente
dal concetto di libertà di manifestazione del pensiero, questi
vengono detti limiti logici o impliciti alla libertà di pensiero.
La Corte Costituzionale ha espresso in una sentenza del 1956
che "il concetto di limite è insito nel concetto di diritto"
sicché "nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche
devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano
esistere nell'ordinata convivenza civile". La giurisprudenza
più attenta al rispetto di queste garanzie ha sottolineato
che in ogni caso questi limiti, oltre ad essere previsti dalla
legge, devono basarsi su interesse costituzionalmente protetti
che si contrappongono logicamente alla libertà di manifestazione
del pensiero. I limiti impliciti individuati, soprattutto
dalla Corte Costituzionale, vengono raggruppati in due tipologie:
1) limiti che discendono dalla tutela costituzionale di situazioni
giuridiche di privati o di gruppi sociali: questi si rifanno
ai diritti della personalità che trovano tutela sulla base
del principio personalistico presente nella Costituzione.
Ad esempio, il diritto di cronaca e di critica a volte si
scontrano con alcuni diritti della personalità (es. onore,
immagine e privacy) dando origine a reati come la diffamazione
e l'ingiuria (di questi risponde il direttore del giornale
per omesso controllo, il giornalista e, per i non quotidiani,
anche il tipografo). 2) derivano dall'esistenza di interessi,
costituzionalmente protetti, di natura pubblicistica. L'ordine
pubblico è l'ordine legale su cui poggia la convivenza sociale.
La Corte Costituzionale ha ritenuto diversi dalla semplice
manifestazione del pensiero atti come: le grida e le manifestazioni
sediziose, l'eccitamento al dispregio delle istituzioni, la
pubblica apologia di reato diretta e idonea a provocare le
violazioni delle leggi penali. Inoltre sono stati riconosciuti
come interessi relativi ad una funzione pubblica, costituzionalmente
rilevante, i seguenti limiti: esigenze di giustizia, segreto
di stato. Contenuti della libertà d'informazione: 1) diritto
di informare; 2) diritto di informarsi; 3) diritto di essere
informati. L'art. 19 della dichiarazione dei diritti dell'uomo
dice: cercare, ricevere e diffondere informazioni. Solo il
primo di questi 3 diritti può ritenersi incluso nella "libertà
di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione",
per gli altri due bisogna ricorrere ai principi che si possono
trarre dallo stesso art.21 e ad altre norme costituzionali.
1) Diritto di informare Disciplina della libertà di stampa.
L'unico strumento di diffusione del pensiero espressamente
considerato dal costituente è la stampa. La disciplina è imperniata
su 3 punti: a) divieto assoluto di controlli preventivi a
mezzo di autorizzazioni o censure. Si tratta del divieto di
qualsiasi forma di controllo preventivo, sia prima che dopo
la composizione dello stampato e in ogni caso prima della
sua divulgazione. b) possibilità di adottare provvedimenti
inibitori (sequestro) per reprimere gli abusi connessi all'esercizio
della libertà di stampa e per evitare danni ulteriori, con
la duplice garanzia, però, della riserva di legge rinforzata
per l'indicazione dei delitti che consentono il sequestro,
e dell'intervento dell'autorità giudiziaria (con atto motivato),
salvo i casi di urgenza. Il sequestro può essere effettuato
solo nei casi in cui la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente
allo scopo di reprimere gli abusi della libertà di stampa.
Al sequestro può provvedere anche la polizia giudiziaria se
si verificano due condizioni: l'assoluta urgenza e che non
sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria.
In tale caso la polizia giudiziaria deve farne denuncia immediata
all'autorità giudiziaria (e in ogni caso entro 24 ore) la
quale ha 24 ore di tempo per dare la convalida. c) buon costume
come unico limite espresso. 2) Diritto di informarsi e di
essere informati Si tratta del diritto di porre in essere
comportamenti idonei ad acquisire conoscenze; il suo fondamento
non si trova solo nell'art.21 ma si desume dall'intero sistema
costituzionale. Si desume da tutte le libertà che garantiscono
una scelta, dalle disposizioni che garantiscono il pieno sviluppo
della persona umana, l'uguaglianza, la sovranità popolare
e la partecipazione all'organizzazione del paese (artt.1,2,3).
Bobbio: le scelte operate dai governanti devono essere conosciute
ai governati onde consentire il massimo controllo del potere
da parte dei cittadini e realizzare l'ideale della democrazia
come potere visibile. Per effetto della democraticità dell'ordinamento
(art.1) e dell'imparzialità della pubblica amministrazione
(art.97) il potere pubblico deve esercitare la sua attività
nel modo più trasparente possibile: in tal senso dispongono
ora le leggi n.142 (art.7) e n.241 (art.22) del 1990. Anche
la Corte Costituzionale ha riconosciuto rilevanza costituzionale
all'interesse generale all'informazione, che in un regime
democratico richiede pluralità di fonti e libero accesso alle
medesime. Il principio della libertà d'informazione ha trovato
espresso riconoscimento negli Statuti Regionali in cui è previsto
il dovere della pubblica amministrazione di rendere effettiva
l'informazione e quindi fornire risposta a tutte le richieste
che provengono dai cittadini. Inoltre questo principio è giuridicamente
vigente in Italia ai sensi dell'art.19 della dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo adottata il 10/12/48 dall'assemblea
generale dell'ONU, nel quale si riconosce il diritto di ricercare
informazioni servendosi di qualsiasi mezzo, anche oltrepassando
le frontiere nazionali. Le fonti d'informazione Nel momento
in cui il cittadini esercita il suo diritto d'informazione,
entra in rapporto con chi gli fornisce le notizie, vale a
dire le fonti d'informazione, di cui ora analizziamo la disciplina.
Def.: per fonte d'informazione si intende ogni atto o fatto
idoneo a fornire un dato informativo; le fonti si distinguono
in dirette e indirette. Fonti dirette: riguardano il caso
in cui il soggetto che vuole acquisire la notizia sia presente
al fatto che costituisce la notizia stessa (es. assemblee,
interviste, conferenze stampa). Fonti indirette: riguardano
i casi d'informazione di seconda mano ottenute con la mediazione
di un operatore dell'informazione (consultazione di informazioni
raccolte da altri soggetti). I presupposti perché l'informazione
sia libera sono: accessibilità delle fonti, pluralità delle
fonti, controllabilità delle fonti, eccezionalità delle parti
segrete, reale funzionalità informativa. La radiotelevisione
Vengono individuate quattro fasi nel processo produttivo dell'informazione
che porta ad un programma radiotelevisivo: 1) raccolta delle
informazioni da parte di soggetti sia pubblici che privati:
si tratta di una libertà di fatto in quanto non esiste una
precisa normativa che stabilisca il dovere delle autorità
di fornire informazioni. Questo crea discriminazione favorendo
chi ha maggiori mezzi economici in quanto potrà organizzarsi
meglio per una più copiosa raccolta di dati. 2) organizzazione
dei soggetti emittenti: si desume da l.14/04/75 n.103 per
la RAI e l. 06/08/90 n.223 per le emittenti private. L'ordinamento
italiano ha assunto le caratteristiche di un sistema misto
in quanto le radio diffusioni nazionali sono state affidate
allo Stato, mentre quelle locali sono state lasciate all'iniziativa
privata. Questo sistema è soggetto agli indirizzi ed ai controlli
dei poteri pubblici: il ministero PP.TT. ha i poteri relativi
alla concessione ed autorizzazione degli impianti e delle
frequenze e nei confronti dei ripetitori esteri e radioamatori.
L'organizzazione della Rai è fissata per legge: opera in regime
di concessione ed è una società a capitale interamente pubblico,
il cui pacchetto azionario è detenuto dall'IRI. La l.25/06/930
n.206 ha trasformato la composizione del suo consiglio d'amministrazione
che ora è formato da 5 membri nominati dai presidenti delle
due Camere d'intesa fra loro. 3) disciplina delle trasmissioni:
riguarda solo l'emittente pubblica, che deve assicurare obbiettività
e imparzialità e che per alcune trasmissioni è soggetta alle
direttive della commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei settori radiotelevisivi. 4) controlli sociali
sulle emittenti pubbliche e private si realizzano attraverso
gli istituti dell'accesso, della rettifica e dell'ingresso
agli archivi dei soggetti radiotelevisivi. Il diritto di accesso
è riconosciuto alle associazioni politiche, sindacali e culturali
e agli altri gruppi di rilevante interesse sociale a cui sono
riservate ore di trasmissioni autogestite; i soggetti ammessi
devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale
nonché quelli della lealtà e della correttezza del dialogo
democratico. La rettifica spetta al direttore responsabile
in un'apposita e distinta trasmissione. La legge n.223 del
1990 ha disposto la rettifica anche a carico delle emittenti
private e istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
(che sostituisce il garante per l'editoria). La stessa legge
ha istituito il Consiglio consultivo degli utenti a tutela
del diritto all'informazione degli utenti, che viene leso
da trasmissioni non obiettive che strumentalizzano la persona
ed i soggetti più deboli. La stampa Analizziamo le quattro
fasi del processo di produzione: 1) Raccolta di informazioni:
non esiste una normativa generale, c'è solo la legge sull'ordine
professionale che definisce la figura del giornalista e istituisce
il Consiglio dell'ordine. Le imprese editoriali si avvalgono,
per la raccolta di informazioni, di 3 metodi: a) raccolta
attraverso corrispondenti diretti in Italia e all'estero;
b) raccolta tramite le agenzie di stampa (che vengono assimilate
alle imprese editoriali per quanto riguarda gli obblighi di
iscrizione) che raccolgono le notizie, le elaborano in forma
giornalistica e le distribuiscono ai giornali ad esse abbonati.
c) sistema delle veline: esso manca di qualsiasi garanzia
in ordine alla responsabilità di chi trasmette le notizie
e sulla veridicità. 2) Organizzazione del processo produttivo:
legge di Riforma dell'editoria n.416 del 1981 con cui si è
dato applicazione al 5° comma dell'art.21. In essa sono previste
le seguenti misure: a) esclusione che le imprese editoriali
possano essere "spurie" in quanto l'attività editoriale è
riservata a persone fisiche che abbiano solo fini editoriali;
b) divieto ad enti pubblici e soc. a partec. statale di acquistare
nuove partecipazioni in imprese editoriali; c) nullità degli
atti idonei a creare posizioni dominanti portando alla concentrazione
di testate; d) comunicazione dell'elenco dei soci per ogni
impresa editoriale, di pubblicità e agenzia di stampa al Registro
nazionale della stampa; e) Deposito dei bilanci presso il
servizio editoria della presidenza del consiglio, tali bilanci
devono essere redatti secondo un modello prefissato. Il sistema
si fonda inoltre su alcuni controlli esercitati dal parlamento
e da un Garante che ha sede presso la Presidenza del consiglio
ed è preposto ad un apposito ufficio (è scelto fra i presidenti
di sezione delle magistrature superiori e gli ex giudici costituzionali
e deve riferire alle Commissioni parlamentari). 3)La disciplina
delle pubblicazioni è quella prevista dall'art.21 Cost. e
dalla normativa generale sulla stampa. La pubblicazione dei
periodici è soggetta alla registrazione presso la Cancelleria
del tribunale subordinata ad una dichiarazione del proprietario,
direttore, vice direttore e alla indicazione della tipografia.
Il direttore (che deve essere iscritto all'albo dei giornalisti)
è responsabile per omesso controllo o omessa vigilanza sulle
pubblicazioni, in solido con gli autori del reato. Il tipografo
esercita la sua attività in forza di una licenza di polizia
e ha l'obbligo di indicare il luogo di pubblicazione; inoltre
deve consegnare copia di ogni pubblicazione alla Prefettura
ed alla Procura della Repubblica. 4) Controlli sociali: oltre
al diritto di rettifica non è previsto altro controllo. Elaboratori
elettronici e banche dati Gli elaboratori elettronici possono
condizionare il sistema di informazione sociale. Il loro impiego
ha assunto dimensioni tali da costituire un fenomeno rilevante
per il diritto pubblico moderno, sia sotto il profilo delle
garanzie dei diritti che sotto il profilo organizzativo. Il
potere informatico viene analizzato secondo 3 aspetti: la
raccolta di informazioni, l'organizzazione delle banche dati
ed il controllo. a) Tutela del cittadino da interferenze che
una notevole raccolta di dati può determinare. I titolari
delle banche dati possono raccogliere informazioni da tute
le fonti secondo le regole comuni, infatti non esiste una
disciplina apposita, per cui si fa riferimento alla Cost.
e alle norme generali. b) Le banche dati pubbliche e private
necessitano di una disciplina che possa evitare i monopoli
di utilizzazione, prevenire la manipolazione di informazioni,
evitare le fughe di informazioni. Attualmente manca una disciplina
di carattere generale, a parte la disciplina che prevede l'obbligo
per tutti i possessori di archivi magnetici di fare una denuncia
annuale alla Prefettura. c) Si può distinguere un accesso
generalizzato ed uno limitato: il primo dovrebbe essere garantito
ogni volta che non vi ostino sfere riservate, per cui l'interessato
dovrebbe avere gli strumenti per conoscere i servizi informativi
prestati dalla banca dati. L'accesso limitato dovrebbe essere
consentito solo a coloro che hanno un titolo di legittimazione
specifico. La rettifica dovrebbe essere consentita ad ogni
cittadino per le notizie che lo riguardano: la legge n.121
del 1/4/1981 consente un diritto simile limitato solo al caso
in cui il cittadino ne venga a conoscenza nel corso di un
procedimento giudiziario. Altre fonti di informazione Una
fonte notevole è costituita da archivi pubblici, cioè dagli
archivi di Stato e dagli archivi correnti della pubblica amministrazione.
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