4. I Diritti di Libertà

INDICE

4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione

6. LA LIBERTÀ DI RIUNIONE -ART.17 COST.

Si tratta di una libertà del singolo di cui non può usufruire individualmente, ma congiuntamente ad altri soggetti (principio pluralistico). L'origine storica del riconoscimento costituzionale della libertà di riunione è collegata allo scopo di consentire ai cittadini di esercitare una pressione sul potere politico (è per questo che nella nostra Costituzione ne sono esclusi i non cittadini), Tale diritto si trova in un emendamento della Costituzione francese del 1789 e della Costituzione americana dello stesso anno, proprio come potere del popolo di effettuare petizioni per influenzare i pubblici poteri. Mentre nella Cost. americana si parla solo di diritto di petizione, in quella francese si parla di diritto di riunione, pacificamente e senz'armi. Attualmente può essere considerato uno strumento di lotta politica per influenzare sia il pubblico potere, sia l'opinione pubblica. La libertà di riunione si colloca fra le libertà di domicilio e la libertà di associazione ed è, in qualità di strumento di formazione dell'opinione pubblica, funzionale all'esercizio della sovranità popolare (def. di Crisafulli). Questa libertà si differenzia dalla libertà di associazione per la transitorietà della durata in quanto l'associazione dura nel tempo; d'altra parte si differenzia anche dalla libertà di assembramento che si verifica quando molte persone si trovano a confluire, ma per caso, in uno stesso luogo. Le processioni e i cortei vengono considerati specie del genus riunione in quanto sono definite "riunioni in movimento". Una specie particolare di riunione è costituita dai comizi che sono assoggettati ad un regime normativo di particolare favore in quanto per essi non è richiesto l'obbligo del preavviso, inoltre sono più tutelate anche dal p.d.v. penale in quanto viene punito come reato la turbativa o l'impedimento di una riunione elettorale. Ai sensi dell'art.17 , il preavviso deve essere dato al questore almeno 3 giorni prima, comunicando che ci sarà una riunione in un luogo pubblico, in tal caso egli potrà vietare la riunione solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica; l'indicazione dei motivi non deve essere generica e avviene in situazioni in cui c'è una notevole possibilità di turbamento. Limiti alla libertà di riunione I cittadini hanno il diritto di riunirsi "pacificamente e senz'armi" art.17 Cost. Lo scopo è quello di non recare pregiudizio all'ordine pubblico materialmente inteso, però non è l'ordine pubblico il limite alla libertà di riunione (perché dato il carattere elastico del concetto di ordine pubblico , il governo ne potrebbe abusare), ma detto limite è dato dalla presenza di armi addosso ai partecipanti e dal carattere non pacifico della riunione. La riunione è non pacifica quando, per le modalità di svolgimento in atto o per gli oggettivi ed inequivocabili segni di evoluzione, risulta violenta contro persone o cose (vale per le riunioni in luoghi pubblici). Esiste poi una legislazione penale d'emergenza (l.22/5/75 n.142 art.5 sost. da art.2 L. 8/8/77 n.533 che vieta "l'uso di caschi protettivi e altri mezzi adatti a rendere difficoltoso il riconoscimento delle persone in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. L'art.17 distingue fra riunioni private, riunioni che si svolgono in luogo aperto al pubblico e riunioni che si svolgono in luogo pubblico. È solo a carico delle riunioni che si svolgono in luogo pubblico il limite che prevede l'obbligo di preavviso, mentre non è previsto nessun limite per le riunioni private e per le riunioni che si tengono in luogo aperto al pubblico (es. stadio, teatro o qualsiasi luogo in cui l'accesso sia subordinato a condizioni imposte da chi ne ha la responsabilità giuridica. Il fenomeno "assembleare" diffusosi nell'ultimo ventennio ha fatto parlare di diritto di assemblea che si differenzia da questo dell'art. 17 in quanto l'assemblea è un'attività garantita non solo nei confronti dello Stato, ma si è trasformata in un diritto soggettivo rivendicato anche nei confronti del potere privato o nei confronti di un'amministrazione di settore (es. assemblee dei lavoratori che si possono svolgere nei locali di un'unità produttiva, secondo lo Statuto dei lavoratori, oppure assemblee degli studenti).

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