4. I Diritti di Libertà INDICE 4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione
del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione
6. LA LIBERTÀ DI RIUNIONE -ART.17 COST.
Si tratta di una libertà del singolo di cui non può usufruire
individualmente, ma congiuntamente ad altri soggetti (principio
pluralistico). L'origine storica del riconoscimento costituzionale
della libertà di riunione è collegata allo scopo di consentire
ai cittadini di esercitare una pressione sul potere politico
(è per questo che nella nostra Costituzione ne sono esclusi
i non cittadini), Tale diritto si trova in un emendamento
della Costituzione francese del 1789 e della Costituzione
americana dello stesso anno, proprio come potere del popolo
di effettuare petizioni per influenzare i pubblici poteri.
Mentre nella Cost. americana si parla solo di diritto di petizione,
in quella francese si parla di diritto di riunione, pacificamente
e senz'armi. Attualmente può essere considerato uno strumento
di lotta politica per influenzare sia il pubblico potere,
sia l'opinione pubblica. La libertà di riunione si colloca
fra le libertà di domicilio e la libertà di associazione ed
è, in qualità di strumento di formazione dell'opinione pubblica,
funzionale all'esercizio della sovranità popolare (def. di
Crisafulli). Questa libertà si differenzia dalla libertà di
associazione per la transitorietà della durata in quanto l'associazione
dura nel tempo; d'altra parte si differenzia anche dalla libertà
di assembramento che si verifica quando molte persone si trovano
a confluire, ma per caso, in uno stesso luogo. Le processioni
e i cortei vengono considerati specie del genus riunione in
quanto sono definite "riunioni in movimento". Una specie particolare
di riunione è costituita dai comizi che sono assoggettati
ad un regime normativo di particolare favore in quanto per
essi non è richiesto l'obbligo del preavviso, inoltre sono
più tutelate anche dal p.d.v. penale in quanto viene punito
come reato la turbativa o l'impedimento di una riunione elettorale.
Ai sensi dell'art.17 , il preavviso deve essere dato al questore
almeno 3 giorni prima, comunicando che ci sarà una riunione
in un luogo pubblico, in tal caso egli potrà vietare la riunione
solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica; l'indicazione
dei motivi non deve essere generica e avviene in situazioni
in cui c'è una notevole possibilità di turbamento. Limiti
alla libertà di riunione I cittadini hanno il diritto di riunirsi
"pacificamente e senz'armi" art.17 Cost. Lo scopo è quello
di non recare pregiudizio all'ordine pubblico materialmente
inteso, però non è l'ordine pubblico il limite alla libertà
di riunione (perché dato il carattere elastico del concetto
di ordine pubblico , il governo ne potrebbe abusare), ma detto
limite è dato dalla presenza di armi addosso ai partecipanti
e dal carattere non pacifico della riunione. La riunione è
non pacifica quando, per le modalità di svolgimento in atto
o per gli oggettivi ed inequivocabili segni di evoluzione,
risulta violenta contro persone o cose (vale per le riunioni
in luoghi pubblici). Esiste poi una legislazione penale d'emergenza
(l.22/5/75 n.142 art.5 sost. da art.2 L. 8/8/77 n.533 che
vieta "l'uso di caschi protettivi e altri mezzi adatti a rendere
difficoltoso il riconoscimento delle persone in occasione
di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto
al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale
uso comportino. L'art.17 distingue fra riunioni private, riunioni
che si svolgono in luogo aperto al pubblico e riunioni che
si svolgono in luogo pubblico. È solo a carico delle riunioni
che si svolgono in luogo pubblico il limite che prevede l'obbligo
di preavviso, mentre non è previsto nessun limite per le riunioni
private e per le riunioni che si tengono in luogo aperto al
pubblico (es. stadio, teatro o qualsiasi luogo in cui l'accesso
sia subordinato a condizioni imposte da chi ne ha la responsabilità
giuridica. Il fenomeno "assembleare" diffusosi nell'ultimo
ventennio ha fatto parlare di diritto di assemblea che si
differenzia da questo dell'art. 17 in quanto l'assemblea è
un'attività garantita non solo nei confronti dello Stato,
ma si è trasformata in un diritto soggettivo rivendicato anche
nei confronti del potere privato o nei confronti di un'amministrazione
di settore (es. assemblee dei lavoratori che si possono svolgere
nei locali di un'unità produttiva, secondo lo Statuto dei
lavoratori, oppure assemblee degli studenti).
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