4. I Diritti di Libertà INDICE 4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione
del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione
3. LA LIBERTÀ DI DOMICILIO -ART.14 COST.
Il domicilio è garantito, nel diritto costituzionale, come
espressione della persona, come prolungamento della libertà
personale, cioè come proiezione spaziale della persona. Quindi
tale libertà è inviolabile e strettamente legata all'art.13:
per cui vale per tutti e non solo per i cittadini, e per le
restrizioni è competente l'autorità giudiziaria e, nei casi
di necessità ed urgenza, l'autorità di polizia. . Il concetto
di domicilio è più ampio di quello stabilito dal codice civile
(luogo in cui il soggetto ha la sede dei suoi affari) e comprende
tutta la sfera in cui si svolge la vita privata, giudicando
irrilevante il titolo che unisce il bene al soggetto (es.
proprietà, locazione, comodato, ecc.). La nozione penale di
inviolabilità del domicilio si riferisce a qualunque luogo
nel quale la persona abbia diritto di rinchiudersi, sulla
base di qualsiasi titolo giuridico, per condurvi la propria
vita privata, e la propria attività professionale od economica.
L'ultimo comma dell'art.14 contempla un'ampia deroga all'inviolabilità
del domicilio prevista per favorire interessi costituzionalmente
protetti; è infatti previsto che leggi speciali regolino gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di incolumità e di
sanità pubblica o a fini economici e fiscali (es. servizi
di medicina del lavoro, perquisizioni degli ufficiali di polizia
tributaria, ecc.). Della libertà di domicilio sono titolari
anche le formazioni sociali di cui all'art.2 Cost. L'art.3
L.8/8/77 n.533 prevede una sospensione prolungata della libertà
domiciliare: l'autorità giudiziaria ha il potere di disporre
il sequestro dell'immobile che sia sede di enti, associazioni
o gruppi, quando in tale sede siano rinvenute armi da sparo,
esplosivi, ecc. (es. covi terroristici). Anche in questo caso
la polizia ha un potere di urgenza, ma occorre poi la convalida
dell'A.G. Le perquisizioni domiciliari vengono disposte con
decreto motivato dall'A.G. per acquisire corpi di reato (es.
droga) e cose ad esso pertinenti, oppure per arrestare un
inquisito; il difensore deve essere presente, salvo atti particolarmente
urgenti per cui non si può avvertire. L'autorità giudiziaria
può procedervi essa stessa(in dibattimento, art.247 cpp) ovvero
delegare la P.G. Le perquisizioni possono essere disposte
direttamente dalla P.G. in caso di flagranza di reato o di
evasione, ovvero per delega del P.M., vi procede pure lo stesso
P.M., salvo convalida dell'A.G., o in altri casi straordinari
di necessità ed urgenza. Le ispezioni domiciliari sono, come
le perquisizioni, un mezzo di ricerca della prova. L'ispezione
è un'attività volta a rilevare tracce di reato (es. impronte
digitali) ed altri suoi effetti materiali su persone, luoghi
o cose. Per qualsiasi tipo di ispezione, il diritto di difesa
del soggetto contempla per il suo difensore la facoltà di
assistere allo svolgimento dell'atto. Procede di sua iniziativa
la P.G. solo se si tratta di atto urgente; il giudice ed il
P.M. emettono in ogni caso decreto motivato (il P.M. delega
con decreto la P.G.) Se l'ispezione viene eseguita negli uffici
dei difensori, deve procedervi personalmente il P.M. in forza
di decreto motivato del G.I.P.
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