4. I Diritti di Libertà

INDICE

4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione

7. LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE -ART18 COST.

Le prime forme di associazione nascono dalle lotte del proletariato e quindi tale libertà non è prevista nelle ottocentesche moderne perchè parte dal basso, a differenza delle altre libertà definite "borghesi" perchè rivendicate e conquistate dalla borghesia; in teli ccostituzioni è sempre stata fatta rientrare nella libertà di riunione. Tale diritto è disciplinato dall Cost. Repubblicana in cui vale il principio pluralista e di tutela della formazioni sociali. L'associazione porta ad una serie di vincoli fra soggetti per il raggiungimento di uno scopo comune. Tale libertà va vista sotto diversi aspetti: libertà di associazione, nella associazione, delle associazioni e di non associarsi. La Repubblica infatti deve garantire al singolo la libertà di associarsi, ma nel contempo deve garantire all'associato la propria libertà dall'associazione stessa. Oltre alla libertà di associazione l'art.18 implicitamente garantisce la libertà delle associazioni, per cui in nome del principio pluralistico, hanno diritto di esistere molteplici associazioni anche perseguenti lo stesso fine. In dottrina si parla anche di libertà negativa di associazione, per dire che l'individuo deve essere libero di aderire ad un'associazione o di non aderirvi, ma co sono deroghe a tale principio. talvolta la legge impone l'appartenenza ad una associazione obbligatoria per l'esercizio di qualche attività (es. ordini professionali). Su questo fatto la Corte Costituzionale (sent.40/1982) si è pronunciata per la legittimità delle associazioni obbligatoriamente imposte per legge, allorquando esse sono necessarie allo Stato per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici che giustifichino il limite al diritto di non associarsi. In alcuni casi la Corte ha ritenuto illegittima un'associazione obbligatoria, ad es, nel caso della federazione della caccia cui erano tenuti ad associarsi i cacciatori. Limiti alla libertà di associazione L'art. 18 fa riferimento ai fini per cui associarsi: i fini vietati penalmente al singolo si estendono anche alle associazioni; unica eccezione è la 12° disp. trans. della Costituzione che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista. Importante è il divieto di associazioni paramilitari (cioè organizzazioni gerarchiche di tipo militare) a scopo politico (cioè con uno scopo destabilizzante) ai sensi della L.n.43 del 14/2/48; l'identificazione di un'associazione di carattere militare avviene quando c'è un inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei con rapporto gerarchico, impiego collettivo di un'organizzazione violenta e minacciosa per fini politici anche indiretti. Il secondo comma dell'art.18 sancisce il divieto di costituire associazioni segrete, in quanto la segretezza è incompatibile con la dialettica democratica; inoltre, nella legge 25/1/82 n.7, il legislatore ha accolto l'interpretazione secondo cui non sono vietate le associazioni segrete in sé, ma solo quelle che perseguano la finalità di condizionare le pubbliche amministrazioni in genere.

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