4. I Diritti di Libertà INDICE 4.0. Aspetti
4.1. La libertà personale
4.2. La libertà di circolazione
4.3. La libertà di domicilio
4.4. La libertà della corrispondenza
4.5. La libertà di manifestazione
del pensiero
4.6. La libertà di riunione
4.7. La libertà di associazione
7. LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE -ART18 COST.
Le prime forme di associazione nascono dalle lotte del proletariato
e quindi tale libertà non è prevista nelle ottocentesche moderne
perchè parte dal basso, a differenza delle altre libertà definite
"borghesi" perchè rivendicate e conquistate dalla borghesia;
in teli ccostituzioni è sempre stata fatta rientrare nella
libertà di riunione. Tale diritto è disciplinato dall Cost.
Repubblicana in cui vale il principio pluralista e di tutela
della formazioni sociali. L'associazione porta ad una serie
di vincoli fra soggetti per il raggiungimento di uno scopo
comune. Tale libertà va vista sotto diversi aspetti: libertà
di associazione, nella associazione, delle associazioni e
di non associarsi. La Repubblica infatti deve garantire al
singolo la libertà di associarsi, ma nel contempo deve garantire
all'associato la propria libertà dall'associazione stessa.
Oltre alla libertà di associazione l'art.18 implicitamente
garantisce la libertà delle associazioni, per cui in nome
del principio pluralistico, hanno diritto di esistere molteplici
associazioni anche perseguenti lo stesso fine. In dottrina
si parla anche di libertà negativa di associazione, per dire
che l'individuo deve essere libero di aderire ad un'associazione
o di non aderirvi, ma co sono deroghe a tale principio. talvolta
la legge impone l'appartenenza ad una associazione obbligatoria
per l'esercizio di qualche attività (es. ordini professionali).
Su questo fatto la Corte Costituzionale (sent.40/1982) si
è pronunciata per la legittimità delle associazioni obbligatoriamente
imposte per legge, allorquando esse sono necessarie allo Stato
per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici che giustifichino
il limite al diritto di non associarsi. In alcuni casi la
Corte ha ritenuto illegittima un'associazione obbligatoria,
ad es, nel caso della federazione della caccia cui erano tenuti
ad associarsi i cacciatori. Limiti alla libertà di associazione
L'art. 18 fa riferimento ai fini per cui associarsi: i fini
vietati penalmente al singolo si estendono anche alle associazioni;
unica eccezione è la 12° disp. trans. della Costituzione che
vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito
fascista. Importante è il divieto di associazioni paramilitari
(cioè organizzazioni gerarchiche di tipo militare) a scopo
politico (cioè con uno scopo destabilizzante) ai sensi della
L.n.43 del 14/2/48; l'identificazione di un'associazione di
carattere militare avviene quando c'è un inquadramento degli
associati in corpi, reparti o nuclei con rapporto gerarchico,
impiego collettivo di un'organizzazione violenta e minacciosa
per fini politici anche indiretti. Il secondo comma dell'art.18
sancisce il divieto di costituire associazioni segrete, in
quanto la segretezza è incompatibile con la dialettica democratica;
inoltre, nella legge 25/1/82 n.7, il legislatore ha accolto
l'interpretazione secondo cui non sono vietate le associazioni
segrete in sé, ma solo quelle che perseguano la finalità di
condizionare le pubbliche amministrazioni in genere.
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