1. Evoluzione del pensiero politico fino allo Stato di Diritto
INDICE DEI CAPITOLI
1.1. forme di stato
e forme di governo
1.2. evoluzione
del pensiero politico
1.3. nascita dello stato
di diritto
1.4. nascita della norma
giuridica
1.5. forme dello stato
di diritto
1.5. FORME DELLO STATO DI DIRITTO
Nei regimi liberali del 1800: Stato legale che ha le seguenti
caratteristiche: · potere legislativo in mano al Parlamento:
il potere statale è legittimato in quanto gestito da un organo
di derivazione elettorale, nasce il principio rappresentativo
inteso non più come rappresentanza davanti al potere ma come
esigenza che lo stesso potere sia rappresentativo. Questo
principio alimenta una nuova cultura politica ed apre il varco
per l'entrata futura nello Stato dei gruppi sociali che verranno
acquistando via via maturità politica e organizzazione. ·
diritti dei singoli · separazione dei poteri: le forme di
governo dello stato liberale sono tutte parlamentari ma con
equilibri largamente diversi nei rapporti tra il Parlamento
e il potere esecutivo. Con vicende che variano da paese a
paese, la linea generale di tendenza è quella che vede una
prima fase di monarchia costituzionale seguita da una fase
di supremazia del parlamento detta di governo parlamentare
vero e proprio. La fase della monarchia costituzionale è quella
in cui il governo risponde al monarca prima ancora che al
Parlamento che a sua volta può essere sciolto dal Re; tale
forma di governo si dice dualista, con potere politico equamente
ripartito fra Re e Parlamento. Nella seconda fase la forma
di governo risulta monista a beneficio del Parlamento: è prevista
l'autorizzazione del Parlamento a tutti gli atti dell'esecutivo
e l'organo legislativo e l'unico verso cui il governo ha responsabilità
politica. - principio di legalità: lo Stato non si basa più
sulla volontà del sovrano, ma sulla supremazia della legge.
Nei regimi democratici del 1900: Stato Democratico che presenta
le seguenti caratteristiche: - è considerato un completamento
dello Stato Legale - vige il principio di costituzionalità
- possibilità per gruppi politici diversi di competere liberamente
tra loro per il governo dello Stato - garantito rispetto delle
minoranze Analizziamo in modo più approfondito il principio
di legalità : esso esprime una garanzia di libertà. Esistono
a questo proposito due teorie: - contrattualistica di Rousseau
- giusnaturalistica di Hobbes e Locke L'applicazione del principio
di legalità si vede meglio nel diritto penale, ad esempio,
Cesare Beccaria nella sua opera: "Dei delitti e delle pene",
descrive le funzioni della pena (la prevenzione e ammenda),
il criterio di proporzionalità ed il vincolo del giudice alla
legge. Il diritto penale del 1800-1900 vede l'affermarsi di
due scuole principali: - scuola classica: imputabilità (il
soggetto, per essere reo, deve aver commesso il fatto essendo
capace di intendere e di volere), retribuzione (ho sbagliato
e quindi pago). Tale scuola è evidente nel codice Zanardelli
del 1889. - scuola positiva: rappresentata da Lombroso che
concentra la sua attenzione sulla prevenzione e sui danni
derivanti dalla pericolosità sociale del reo. Il diritto penale
del 1930 (codice Rocco da cui deriva l'attuale nostro codice)
vede l'affermarsi dei seguenti principi: -imputabilità, cioè
coscienza e volontà dell'atto da parte di chi lo compie; -
misure di sicurezza (es. gli arresti domiciliari); - pericolosità
sociale - retribuzione = pena = castigo; - sia la pena che
le misure di sicurezza possono essere irrogate esclusivamente
se esiste una legge che le prevede: E' quindi evidente l'applicazione
del principio di legalità che vede il giudice sottoposto alla
legge. Costituzione Repubblicana del 1948, art.25: nessuno
può essere punito se non in forza di una legge esistente prima
del fatto commesso, tale principio è confermato anche nell'art.1
e nell'art.199 del codice penale. Nota: il principio del "favor
rei " e "favor libertatis" si applicano a meno che la sentenza
non sia già passata in cassazione, cioè sia incontrovertibile.
Principi che nascono come effetto del principio di legalità:
- riserva di legge; - irretroattività (art.25 Cost.) - tassatività
(numero chiuso delle fattispecie penali); - responsabilità
penale personale (eliminata quasi del tutto la responsabilità
oggettiva come la culpa in vigilando che invece tuttora permane);
- pena intesa come rieducazione; - materialità del reato (art.25
Cost.): il reato deve avere degli elementi materiali valutabili
oggettivamente; cioè deve essere una azione o una omissione.
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